12/10/2010

18 ottobre - Giornata Europea contro la Tratta degli esseri umani

ALCUNI RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TRATTA DI ESSERI UMANI

Legislazione italiana.

Legge n. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
L'articolo 18 dà la possibilità alle persone vittime di tratta di ottenere un permesso di soggiorno per “protezione sociale”.
L’art. 18 rappresenta un'innovazione positiva nel panorama legslativo europeo ed internazionale in materia di tutela delle vittime della tratta. Il nostro legislatore è stato precursore nell'affermare
normativamente la centralità dei diritti umani e della dignità delle vittime, prevedendo per le vittime un
percorso sociale di reinserimento e riabilitazione oltre al percorso giudiziario.
La vittima ha due possibilità di accedere alla protezione:
- se accetta di entrare in un programma di riabilitazione ed integrazione sociale
- se accetta di testimoniare contro i suoi sfruttatori.
E’ una norma coraggiosa nella sua impostazione ma accidentata nella prassi, perché la sua corretta applicazione, compresa l’erogazione dei fondi destinati ai progetti di inserimento, è spesso disattesa ed arbitraria.

Legge n. 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”
L'articolo 13 di questa legge ha riaffermato al volontà di valorizzare strumenti giuridici di assistenza e sostegno alle vittime e prevede interventi portati avanti da Enti locali o soggetti privati che assicurino alle vittime condizioni di alloggio, vitto, assistenza sanitaria ed integrazione sociale.
Legge n. 108 del 2 luglio 2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 108 del 2 Luglio 2010, con cui lo Stato italiano ha disposto la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla Lotta contro la Tratta di Esseri Umani (Consiglio d'Europa, Varsavia, 2005)
La legge ha previsto l'introduzione dell'articolo 602ter riguardante le circostanze aggravanti e apporta delle modifiche al codice penale prevedendo l'aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui:
• la persona offesa è minore di diciotto anni;
• i fatti sono diretti allo sfuttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
• se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Lo stesso aumento della pena è previsto anche se i fatti criminali vengono commessi al finedi realizzare o agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602.

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