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05/08/2009

Scuola. No al credito scolastico per la frequenza della religione cattolica. Ordinanze ministeriali illegittime: lo dice il TAR Lazio

Roma (NEV), 5 agosto 2009 - "Sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico". È quanto si legge nella sentenza n. 78076 del 17 luglio 2009 del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, che ha accolto due ricorsi annullando di fatto le Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, per gli esami di Stato del 2007 e 2008, le quali prevedevano la valutazione, ai fini della determinazione del credito scolastico, della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica (IRC).
I ricorsi sono stati avanzati, tra gli altri, dalla Consulta romana per la laicità delle istituzioni e dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), insieme a decine di associazioni laiche e a diverse confessioni religiose non cattoliche - tra cui avventisti, battisti, ebrei, luterani, pentecostali, e valdesi -, nonché da due studenti oggi ventenni, che in sede di scrutinio degli esami statali si erano visti discriminati nell'attribuzione del voto finale, perché non avvalentesi dell'IRC.
Viva soddisfazione per la sentenza del TAR è stata espressa dal presidente della FCEI, pastore Domenico Maselli, nonché da Nicola Pantaleo, presidente dell’Associazione “31 Ottobre per una scuola laica e pluralista”, tra i ricorrenti.
"Resta ora da vedere se e come l'attuale ministro Mariastella Gelmini intenderà applicare la disposizione del TAR del Lazio, onorando il principio di laicità dello Stato previsto dalla Costituzione", ha aggiunto Maselli.

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