La sentenza: "Discriminatorio il trattamento riservato ai docenti di attività alternative all'IRC”
Roma (NEV) 1 dicembre 2010 - A seguito del ricorso presentato da diverse associazioni laiche e religiose (la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), la Tavola valdese, l'Unione delle comunità ebraiche, il CIDI, la Consulta romana della laicità e altre) lo scorso 15 novembre il TAR del Lazio ha giudicato discriminatorio il regolamento di valutazione di cui al DPR n° 122/2009 in base al quale, a differenza dei docenti di religione cattolica che possono partecipare allo scrutinio finale, i docenti di attività alternative possono soltanto fornire preventivamente ai docenti del Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti. La sentenza ha messo in evidenza il trattamento diverso e quindi discriminatorio riservato ai docenti di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC): "un conto è fornire preventivamente al Consiglio di classe elementi conoscitivi, un conto è presenziare e porsi in posizione dialettica nell'ambito dell'organo consiliare". Il peso del credito formativo a favore degli studenti che si avvalgono dell’IRC era stato riconosciuto da un decreto del ministro Fioroni e confermato successivamente dal ministro Gelmini. Il TAR del Lazio, con sentenza n° 33433 del 14 ottobre 2010, depositata il 15 novembre 2010, ha annullato il comma 2 dell'art. 4 e il comma 3 dell'art. 6 del regolamento sulla valutazione.
Roma (NEV) 1 dicembre 2010 - A seguito del ricorso presentato da diverse associazioni laiche e religiose (la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), la Tavola valdese, l'Unione delle comunità ebraiche, il CIDI, la Consulta romana della laicità e altre) lo scorso 15 novembre il TAR del Lazio ha giudicato discriminatorio il regolamento di valutazione di cui al DPR n° 122/2009 in base al quale, a differenza dei docenti di religione cattolica che possono partecipare allo scrutinio finale, i docenti di attività alternative possono soltanto fornire preventivamente ai docenti del Consiglio di classe elementi conoscitivi sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti. La sentenza ha messo in evidenza il trattamento diverso e quindi discriminatorio riservato ai docenti di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (IRC): "un conto è fornire preventivamente al Consiglio di classe elementi conoscitivi, un conto è presenziare e porsi in posizione dialettica nell'ambito dell'organo consiliare". Il peso del credito formativo a favore degli studenti che si avvalgono dell’IRC era stato riconosciuto da un decreto del ministro Fioroni e confermato successivamente dal ministro Gelmini. Il TAR del Lazio, con sentenza n° 33433 del 14 ottobre 2010, depositata il 15 novembre 2010, ha annullato il comma 2 dell'art. 4 e il comma 3 dell'art. 6 del regolamento sulla valutazione.
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