Relazione
Ben oltre
la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore
dell'eutanasia legale, per poter
scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta
nella sofferenza.
I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne:
niente dibattiti
su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono:
Eluana e Beppino
Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby.
Oggi, chi
aiuta un malato terminale a morire - magari un genitore o un figlio che implora
di porre fine alla
sofferenza del proprio caro - rischia molti anni di carcere. Il diritto
costituzionale a non essere
sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà è costantemente
violato, anche solo per
paura, o per ignoranza. La conseguenza è il rafforzamento della piaga tanto
dell'eutanasia clandestina
che dell'accanimento terapeutico.
Per
rimediare a questa situazione, proponiamo poche regole e chiare, che
stabiliscano con precisione
come ciascuno possa esigere legalmente il rispetto delle proprie decisioni in
materia di trattamenti
sanitari, ivi incluso il ricorso all'eutanasia.
“Rifiuto
di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia”
Articolo
1
Ogni
cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari,
nonché ogni tipo di trattamento
di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è
tenuto a rispettare
la volontà del paziente ove essa:
1)
provenga da soggetto maggiorenne;
2)
provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di
incapacità di intendere
e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
3) sia
manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità
sopravvenuta, anche temporanea
dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata
dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per
la manifestazione
delle volontà di cura”.
Articolo
2
Il
personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai
soggetti e nei modi indicati
nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale
o civile ravvisabile
nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
Articolo
3
Le
disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si
applicano al medico ed al personale
sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del
paziente, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
1) la
richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente
accertata;
2) il
paziente sia maggiorenne;
3) il
paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere
e di volere, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 4;
4) i
parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano
stati informati
della
richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare
con lo stesso;
5) la
richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia
produttiva di gravi
sofferenze,
inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
6) il
paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni
e di tutte le possibili
alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di
ciò con il medico;
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .
7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .
Articolo
4
Ogni
persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di
anagrafe del comune di
residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il
caso in cui egli successivamente
venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace
di intendere
e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel
modo indicato
dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le
condizioni.
La
richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non
può essere soggetta
a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione,
con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai
profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
Altrettanto
chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
Ove tali
condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano
rispettate, non si
applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di
eutanasia, provocando
la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593.
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